Adozione dell'INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITA’ “PRODOTTO DI MONTAGNA”

INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITA’ “PRODOTTO DI MONTAGNA”

“Prodotto di montagna” è l’indicazione facoltativa di qualità istituita dall’Unione europea attraverso il Regolamento (UE) n. 1151/2012 (art. 31) con l’intento di stimolare le attività imprenditoriali delle zone di montagna, rafforzare il legame tra questo territorio e i suoi prodotti agroalimentari e mantenere in loco tutti i benefici che derivano dalle produzioni di qualità, offrendo all’agricoltore uno strumento per comunicare al consumatore la provenienza, le caratteristiche e le proprietà che conferiscono valore aggiunto a tali prodotti.


TIPOLOGIE DI PRODOTTI

L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per i quali sia le materie prime che gli alimenti per gli animali provengono essenzialmente da aree montane e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in montagna.

(L’indicazione non può essere applicata alle bevande spiritose, i vini aromatizzati e i prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino).


ZONE DI MONTAGNA

Con l’espressione “zone di montagna” si intendono le aree ubicate nei Comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani definiti sulla base dei criteri del Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive Regioni (PSR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, versione 8.0, per l’elenco dei Comuni montani e parzialmente montani si veda la tabella 8.13.1 a pag. 720).


REGOLAMENTO

L’indicazione può essere apposta sull’etichetta di prodotti di origine animale e/o vegetale la cui produzione rispetta le condizioni d’uso riportate nel Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e nel Decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017 (la normativa disciplina inoltre la concessione di deroghe per alcune operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna):

• Prodotti di origine vegetale: le piante devono essere coltivate in area montana;

• Prodotti forniti da animali (per es: latte e uova): la loro produzione deve avere luogo nelle zone di montagna;

• Prodotti derivanti da animali (es: carni): devono essere ottenuti da animali allevati in montagna per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo vitale. Nel caso di animali transumanti, questi devono essere allevati per almeno un quarto della loro vita su pascoli di transumanza montani;

• Dieta annuale degli animali: deve essere essenzialmente costituita da alimenti prodotti nelle zone di montagna (almeno il 60% per i ruminanti, il 25% per i suini e il 50% per gli altri animali); nel caso di animali transumanti, la regola non viene applicata quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

Per le linee guida sulla verifica delle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale si veda il Decreto ministeriale del 20 luglio 2018.

• Prodotti delle api: le api devono raccogliere il nettare e il polline esclusivamente in area montana. Lo zucchero e le altre sostanze zuccherine eventualmente utilizzati nell’alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna;

• Prodotti trasformati:

      - La trasformazione deve avvenire in zone di montagna. Per “trasformazione” si intende qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o combinazione di tali procedimenti;

      - In Italia, la trasformazione del latte è consentita anche al di fuori del territorio montano, purché gli impianti di trasformazione siano ubicati entro 30 km in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna;

      - La macellazione di animali, il sezionamento e il disossamento delle carcasse e la spremitura dell’olio di oliva possono avere luogo in impianti situati al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza in linea d’aria dal confine amministrativo della zona montana non sia superiore a 30 km;

      - I prodotti trasformati possono contenere, tra i loro ingredienti, alcune tipologie di materie prime provenienti al di fuori dell’area montana (prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, erbe, spezie e zucchero), purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti.


MONITORAGGIO E CONTROLLI

Diversamente da altri regimi di qualità non è prevista una certificazione da parte di un organismo di controllo, le aziende operano, quindi, con il solo regime di autocontrollo. Sul sistema vigilano l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), le Regioni, le Province Autonome e altri Organi di controllo ufficiali che possono effettuale delle ispezioni in azienda al fine di rilevare eventuali irregolarità nell’utilizzo dell’indicazione (Decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, art.5, commi 3, 4, 5).


LOGO

Con il Decreto ministeriale del 2 agosto 2018 è stato istituito il logo identificativo dell’indicazione al fine di ampliare la riconoscibilità di tali prodotti da parte dei consumatori.

Gli operatori che hanno notificato l’utilizzo dell’indicazione, relativamente ai prodotti che rispettano la normativa, devono riportare il logo sulle etichette o sulle confezioni (es: incartamenti, cassette per frutta e verdura, buste, fascette o cartellini allegati,…) oppure sui prodotti stessi (es: impressione sullo scalzo dei formaggi per mezzo di fascera, pelure, bollini adesivi,…).

Le caratteristiche tecniche per la riproduzione del logo sono riportate all’interno del suddetto decreto.

Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi (Produzione biologica, DOP, SQNPI,…) possono essere utilizzati in abbinamento al logo “Prodotto di montagna”.


RICHIESTA DI UTILIZZO

L’utilizzo dell’indicazione è gratuito.

Gli operatori che intendono adottarla devono conformarsi alle disposizioni definite dalla normativa e inviare una comunicazione entro trenta giorni dall’avvio della produzione del “Prodotto di montagna” utilizzando il modulo all’allegato 1 del Decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, come indicato all’articolo 4, comma 2.

La comunicazione va notificata tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno a:

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia – ERSA

Via del Monte Santo, 17

34170 Gorizia

Oppure via PEC all’indirizzo: ersa@certregione.fvg.it

Alla comunicazione dev’essere allegata una copia del documento di identità.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente testo ha carattere esclusivamente informativo, pertanto, per una completa comprensione della materia, si suggerisce la consultazione della normativa di riferimento:

 

PER INFORMAZIONI:

Emanuele Bianco

Servizio promozione, statistica agraria e marketing

Tel: 0432 529261

E-mail: emanuele.bianco@ersa.fvg.it

 

Link al modulo per l'utilizzo dell'Indicazione Facoltativa di Qualità Prodotto di Montagna:

 http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/progetti/Allegati-progetti/moduloPDM_privacy.pdf